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   Data: 07/08/2024
   AVVISO AMPLIAMENTO POSTI PROGETTI SAI - TIPOLOGIA MSNA
COMUNICAZIONE (articolo 9 linee guida allegate al dm 18 novembre 2019) 
 
OGGETTO: Avvio della procedura per il finanziamento dei posti ampliamento dei progetti SAI, tipologia “accoglienza in favore di minori stranieri non accompagnati”. 
 
Si comunica che per gli enti locali titolari di progetti SAI, tipologia MSNA (Minori Stranieri Non Accompagnati), finanziati col Fondo Nazionale per le politiche e i servizi dell’asilo, è possibile presentare richiesta di ampliamento dei posti, con le modalità di cui all’art. 9 delle Linee Guida allegate al DM 18.11.2019 ed in conformità con quanto previsto dall’art. 10, comma 1 delle medesime Linee guida. 
 
Il totale dei posti di ampliamento della rete SAI è stabilito per un massimo di 600
 
Non è ammessa la richiesta di ampliamento in caso di mancata attivazione di tutti i posti già finanziati alla data di presentazione della domanda (art. 9 comma 2, linee guida allegate al D.M. 18.11.2019).  Le domande, debitamente compilate, dovranno pervenire entro e non oltre le ore 18.00 del 10/10/2024, utilizzando la modulistica rinvenibile anche in formato word nella piattaforma FNAsilo, (https://fnasilo.dlci.interno.it) da inoltrare alla Direzione Centrale dei Servizi Civili per l’Immigrazione e l’Asilo del Dipartimento per le Libertà Civili e l’Immigrazione, tramite pec 
ampliamentosai@pecdlci.interno.it avente ad oggetto “Ampliamento posti MSNA SAI”.  
Le domande di ampliamento della capacità di accoglienza sono esaminate dalla Commissione di valutazione di cui all’art. 13 delle Linee Guida del citato D.M. secondo l’ordine cronologico di presentazione. 
 
Le strutture utilizzate per l’accoglienza dovranno rispettare i requisiti previsti dalla vigente normativa di settore, nonché dal Capo IV delle citate Linee guida, con particolare riguardo all’art.19, c. 2.  
 
Nel caso di domande plurime presentate dallo stesso ente locale, la citata Commissione valuterà la prima istanza ricevuta in ordine cronologico. 
I servizi di accoglienza integrata devono essere garantiti in base alle disposizioni delle citate Linee guida, in particolare sulla base degli artt. 34 e 35. 
Il finanziamento avrà durata fino alla naturale scadenza di ciascun progetto, fatta salva la possibilità di prosecuzione del progetto, sulla base dei contributi già riconosciuti per le annualità finanziate (art. 12, comma 4 DM 18.11.2019). 
 
 
Roma, 6 agosto 2024 
                                                                                   IL DIRETTORE CENTRALE 
 Zito 
 
 
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