Avvio della procedura per il finanziamento dei posti ampliamento dei progetti SAI, tipologia “ordinari”
Si comunica che gli enti locali titolari di progetti SAI, tipologia ordinari, finanziati col Fondo Nazionale per le politiche e i servizi dell’asilo, possono presentare richiesta di ampliamento dei posti, ai sensi dell’art. 9 delle Linee Guida allegate al DM 18.11.2019 ed in conformità con quanto previsto dalle Linee guida e relativi manuali, operativo e di rendicontazione, che ne costituiscono parte integrante.
Attesa la necessità di ampliare la rete di accoglienza, con particolare riferimento ai nuclei familiari, anche alla luce degli impegni assunti dall’Italia per l’accoglienza di persone giunte in Italia attraverso canali umanitari, il totale dei posti di ampliamento della rete SAI è stabilito per un massimo di 500, da destinare a nuclei familiari, anche monoparentali, fatta salva la successiva possibilità di ridestinare i posti finanziati nel caso di mutate esigenze di accoglienza.
Le domande dovranno pervenire entro e non oltre il termine del 28 maggio ore 18.00, utilizzando il modello B) rinvenibile in formato word nella piattaforma FNAsilo
https://fnasilo.dlci.interno.it/sprar/ da inoltrare alla Direzione Centrale dei Servizi Civili per l’Immigrazione e l’Asilo del Dipartimento per le Libertà Civili e l’Immigrazione, tramite invio di PEC all’indirizzo
ampliamentosai@pecdlci.interno.it avente ad oggetto: Ampliamento posti Ordinari SAI.
Le domande di ampliamento della capacità di accoglienza sono esaminate dalla Commissione di valutazione di cui all’art. 13 delle Linee Guida del citato D.M. secondo l’ordine cronologico di presentazione.
Le strutture utilizzate per l’accoglienza dovranno rispettare i requisiti previsti dalla vigente normativa di settore, nonché dal Capo IV delle citate Linee guida, con particolare riguardo all’art.19.
Nel caso di domande plurime presentate dallo stesso ente locale, la citata Commissione valuterà la prima istanza ricevuta in ordine cronologico.
I servizi di accoglienza integrata devono essere garantiti in base alle disposizioni delle citate Linee guida, in particolare sulla base dell’art. 34.
Il finanziamento avrà durata fino alla naturale scadenza di ciascun progetto, sulla base del costo medio giornaliero riconosciuto per le annualità già finanziate (art. 12, comma 4 DM 18.11.2019).
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